Tutto cio' che puo' servire ai genitori che vogliono partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali e i comitati
Legge 6 marzo 1998, n. 40.
“Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Art. 36
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
confluito nel
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero”
Art. 38
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 - Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
articolo invariato anche a seguito dell’approvazione della Legge 30 luglio 2002,
n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
capo VII
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni
Art. 45 - Iscrizione scolastica
articolo al momento invariato anche a seguito dell’approvazione della Legge
30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998 n.40.
2001-2003
Bozza approvata dal Comitato dei ministri del 15 dicembre 2000
[ESTRATTO]
Istruzione
L’inserimento scolastico di bambini e giovani immigrati costituisce una delle condizioni fondamentali per l’integrazione sociale e professionale dei minori stranieri e delle loro famiglie e per la realizzazione di pari opportunità di partenza.
Gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole sono oggi venti volte più numerosi di quelli registrati nell’anno scolastico 1983/84, quando costituivano appena lo 0.06% della popolazione scolastica complessiva.
Nell’anno scolastico 1999-2000, più di 119.000 alunni stranieri hanno frequentato le scuole italiane, rappresentando l’1,47% dell’intera popolazione scolastica.
L’Istat ha stimato la presenza in Italia al 1 gennaio 2000 di circa 230.000 minori stranieri. I dati relativi alla frequenza scolastica prendono in considerazione ovviamente solo i minori in età scolare, dai tre anni in su. Tuttavia — come si è già osservato- anche in considerazione del fatto che a scuola possono andare anche i minori irregolari, mentre i dati sulla presenza riguardano solo i regolari, la discrepanza tra soggiornanti e frequentanti appare un dato preoccupante, soprattutto nel meridione. Maggiori sforzi dovranno essere compiuti nei prossimi anni per diminuire il divario e realizzare compiutamente la norma del testo unico sull’immigrazione che prevede il diritto-obbligo scolastico per i bambini stranieri allo stesso modo in cui lo si prevede per gli italiani. Anche in questo ambito le misure da adottare sembrano dover essere solo in parte specificamente destinate agli immigrati, costituendo l’evasione dell’obbligo scolastico un fenomeno diffuso anche e in primo luogo tra la popolazione scolastica "nativa", soprattutto nelle regioni meridionali. Deve quindi essere affrontato con strumenti di carattere generale e strutturale, che siano diretti a colmare determinate carenze del sistema scolastico nel suo complesso.
Accanto ai problemi dell’accesso, andranno meglio affrontati nei prossimi anni i problemi dell’inserimento e del successo scolastico.
Sono diversi i dati che segnalano come i bambini e i ragazzi stranieri che frequentano le scuole italiane incontrino maggiori difficoltà a scuola rispetto ai loro coetanei italiani. Nonostante l’incompletezza dei dati attualmente disponibili, si può affermare che tra gli studenti stranieri il tasso di insuccessi scolastici e di abbandoni risulta essere più alto di quello relativo agli studenti italiani e la forbice tende ad allargarsi nel passaggio tra le scuole elementari e le medie.
La condizione dei bambini figli di immigrati privi di permesso di soggiorno è spesso caratterizzata da difficoltà di inserimento. La legge ne permette la regolare iscrizione a scuola, ma molto spesso il loro inserimento scolastico trova ostacoli nella condizione di illegalità e il contatto con i genitori è per ovvie ragioni quasi totalmente assente. Si assiste inoltre ad un forte assenteismo da parte di questi bambini e ragazzi, sempre determinato dalla posizione illegale delle loro famiglie.
Un problema molto diffuso tra gli alunni stranieri è rappresentato dal divario tra l’età del minore e la classe in cui viene inserito in Italia. Nonostante che la legge 40 indichi come criterio guida quello di inserire gli alunni stranieri nella classe immediatamente successiva a quella conclusa con successo nel paese di origine, spesso una scarsa conoscenza della lingua italiana induce le autorità scolastiche a inserire lo studente straniero in una classe composta da alunni molto più piccoli. Questo sfasamento tra età anagrafica e classe di inserimento, che si fa sempre più frequente mano a mano che si procede verso i gradi più alti dell’istruzione, si rivela dannoso tanto psicologicamente quanto pedagogicamente per l’alunno straniero. Per evitarlo, si dovrà puntare molto di più in futuro su programmi personalizzati di inserimento e di istruzione.
Anche nell’ambito della scuola la figura del mediatore linguistico e culturale si è rivelata in grado di facilitare l’inserimento e di svolgere funzioni di supporto e di assistenza, sia in termini di conoscenza delle culture di cui sono portatori i bambini immigrati, sia come sostegno agli stessi bambini nella fase di adattamento alla scuola. Il mediatore, inoltre, può svolgere un ruolo non trascurabile proprio in quel dialogo con le famiglie che si considera fondamentale nell’accoglienza.
I genitori degli alunni stranieri dovranno essere stimolati ad un maggior coinvolgimento e partecipazione ai lavori degli organi democratici della scuola. Il dialogo con i genitori e le Comunità di provenienza, svolto con continuità e non in maniera occasionale, assume una rilevanza fondamentale per un inserimento non traumatico nel contesto scolastico e sociale.
La diffusione di corsi di lingua e cultura italiana, a tutti i livelli, sia per bambini che per adulti costituisce un altro obiettivo importante. Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età scolare, gli interventi finalizzati all’insegnamento della lingua di studio andranno strutturati tenendo conto delle lingue di origine e realizzati all’interno delle classi di appartenenza e in laboratori interculturali e interlingue appositamente istituiti presso le scuole. Le esperienze in questa direzione, già realizzate in Italia, hanno prodotto risultati positivi.
Il riconoscimento dell’importanza della lingua come strumento di integrazione è anche alla base del progetto pilota per la costituzione di un sistema nazionale per l’insegnamento dell’italiano di base agli immigrati adulti. Infatti la maggior parte degli immigrati giunge nel nostro paese senza conoscere la lingua italiana e si trova a dover affrontare, in una penalizzante situazione di disagio linguistico, innumerevoli impegni e ostacoli. Il progetto di insegnamento dell’italiano di base è stato pensato proprio al fine di ridurre questa condizione di disagio e di creare pari opportunità. L’obiettivo prioritario del progetto attraverso l’immediata attivazione, in via sperimentale, di circa 50 Centri Territoriali per l’Educazione Permanente degli Adulti è di diffondere il più possibile tra gli immigrati la conoscenza di queste strutture quali centri di formazione linguistica per l’insegnamento della lingua italiana, compresi nell’ambito del sistema integrato di educazione e formazione permanente previsto dalla delibera della Conferenza Unificata del 2 marzo 2000, in modo che per gli immigrati diventino punti di riferimento per le necessità di apprendimento della lingua italiana.
Alla diffusione dell’insegnamento della lingua dovrà essere abbinata l’introduzione di un certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana, analogo a quello che esiste in diversi paesi europei, differenziato in vari livelli, così come proposto dalla Commissione per le politiche di integrazione.
Università Nell’anno accademico 1997/98 risultano iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitario 24.010 studenti stranieri, di cui circa 14.000 provenienti da paesi comunitari o comunque a sviluppo avanzato (di cui più di 10.000 dalla Grecia). Nell’anno accademico 1998/99 risultano iscritti 20.999 studenti stranieri, di cui circa 11.000 provenienti da paesi a sviluppo avanzato (8000 solo dalla Grecia). Al momento, per l’anno accademico 1999/2000 sono disponibili solo dati parziali dai quali emerge un totale di 16.550 studenti stranieri iscritti.
Più della metà degli studenti universitari stranieri proviene quindi, negli anni più recenti, da paesi a sviluppo avanzato. Un maggiore sforzo dovrà essere compiuto nei prossimi anni per favorire l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti provenienti da paesi a forte pressione migratoria, sia prevedendo un congruo numero di ingressi annuali per studio, sia agevolando, anche in termini economici, l’accesso all’università per chi già vive in Italia. Alcuni passi in questa direzione sono già stati compiuti: il Decreto Interministeriale MURST — MAE - INTERNI fissa a 20.220 unità la quota di ingressi per studio dell’anno accademico 2000-2001; inoltre sono stati recentemente modificati i parametri relativi al calcolo del reddito per la concessione di borse di studio a studenti stranieri.
La legge 40 (non abrogata dalla bossi-fini) che regola il diritto allo studio dei bambini stranieri.
Legge 6 marzo 1998, n. 40.
confluito nel
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero”
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 - Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
articolo invariato anche a seguito dell’approvazione della Legge 30 luglio 2002,
n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
amministrazione
assicurazioni
associazioni
attivita integrative
autonomia
buoni esempi
comitati
consiglio di istituto
diritto allo studio
disabili
elezioni
europa
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