Tutto cio' che puo' servire ai genitori che vogliono partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali e i comitati
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
(in GU 27 dicembre 2000, n. 300)
Disciplina delle associazioni di promozione sociale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI GENITORI
Nota 11 ottobre 1978, prot.n. 3138 - Comitato genitori: "L'art. 45 del D.P.R. n. 416 del 1974, a proposito del comitato dei genitori dice .... L'art 45 non prescrive l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato. Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori"
Telex 6 aprile prot. n. 786: Comitato dei genitori. Composizione "Compete rappresentanti genitori eletti interclasse decidere se costituire o meno comitato genitori previsto da art. 45 del DPR 416/1974 e quale struttura conferire comitato medesimo. In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano fatr parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe" (in risposta a quesito del Provveditorato agli studi di Vicenza)
Telex 29 marzo 1979, prot. n. 498 - Comitato genitori. Composizione "Al comitato dei genitori del circolo o dell'Istituto compete, oltre alla specifica possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea nei limiti stabiliti dall'art. 45 del DPR 416/1974, in generale, come si ricava dal contesto della normativa, la possibilità di assumere funzioni di rappresentanza dell'assemblea dei genitori nei rapporti con gli organi collegiali della scuola. L'assemblea può decidere di volta in volta, o per determinate materie in via permanente, quali funzioni rappresentative assegnare al comitato predetto"
Assicurazione INAIL per alunni delle primarie e delle medie
Commento di Mimmo DIDONNA all'ultima circolare n. 79 del 17 novembre 2004
dell'INAIL
Con quest'ultima circolare (Circolare n. 79 del 17 novembre 2004) sotto
riprodotta l'INAIL ha comunicato e messo in evidenza l'obbligatorietà di
assicurare anche determinate attività svolte dagli alunni delle scuole
pubbliche e private sia quelle primarie e sia quelle medie, restando
confermata ovviamente la precedente obbligatorietà per le scuole superiori.
Precisa anche che gli infortuni occorsi durante le attività diverse (es.
infortunio in itinere, cioè avvenuto nei tempi e sul percorso
casa-scuola-casa oppure scuola-visite guidate/viaggi d'istruzione-scuola) da
quelle ipotizzate nella circolare INAIL, ricorre l'obbligo di legge di
assicurare le restanti attività. Ovviamente l'obbligo di legge ricade sul
responsabile dell'attività scolastica, ovvero la scuola.
Pertanto, alla luce di queste precisazioni, risulta sempre meno corretta la
erronea pratica messa in atto dalle scuole di stipulare assicurazioni extra
e di farle pagare agli utenti ovvero ai genitori degli alunni, ovvero di
evidenziare che la gita scolastica non si potrà fare se i genitori non
pagano l'assicurazione. Infatti, le visite guidate (1 giorno e località
vicine ma comunque nella propria regione) ed i viaggi d'istruzione (più
giorni e località lontane), se (quasi sempre) rientrano nel piano dell’
offerta formativa, è didattica obbligatoria a tutti gli effetti e quindi già
coperta dall'assicurazione obbligatoria a carico dell'istituzione Scolastica
ovvero lo Stato.
Mimmo Diddonna
Codacons - http://www.codacons.it
Testo completo della normativa:
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI -
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 79 del 17 novembre 2004.
Oggetto:Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei
casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica
e lingua straniera. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, artt. 1 e 4.”
Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale, artt. 5 e 9.”
Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003: “Insegnanti e alunni di scuole
pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio.
Aspetti contributivi.”
Circolare INAIL n. 36 del 17 giugno 2003: “Determinazione per l’anno 2003
dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo
delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle
retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di
calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003.”
Circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004: “Rivalutazione del minimale e del
massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive
(integrazione della circolare n. 36/2003)”.
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: ”Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione
a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
Ambito di applicazione della tutela
Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono
diventate obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola
media1 .
Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche
(videoterminali, computer, strumenti di laboratorio ecc) rientrano nelle
esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè
non occasionale diretta all’apprendimento.
Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:
· per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze
tecnico-scientifiche
· per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro
· per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che
ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua
straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.
Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che
accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli
infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre
l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.
Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della
scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio
annuale a persona da variare in funzione della rivalutazione delle rendite2
Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della
scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per
conto dello Stato3 .
Decorrenza
Questa circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche
ai casi in istruttoria.
______________________________
1. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 5 e 9.
2.Circolare n. 36/2003 punto 10.7; Circolare n. 8/2004 punto 8.
3.D.P.R. n. 1124/1965, artt. 127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO
Circolare Ministeriale 6 agosto 1997, n. 488
Prot. n. 18359/BL
Oggetto: Orientamento scolastico, universitario e professionale - Trasmissione direttive.
Con la presente circolare si trasmettono - per il tramite della SS. LL. - a tutte le scuole e le università gli uniti due atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico, universitario e professionale degli studenti.
Il primo contiene obiettivi generali e indicazioni operative per le scuole; il secondo, che è rivolto alle università, concerne l'attuazione del regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 1997.
Quest'ultimo persegue le finalità di razionalizzare l'accesso ai corsi universitari, anche attraverso l'ampliamento delle opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo. A tale scopo il regolamento, in particolare agli articoli 2 e 3, prevede una serie di attività da realizzare in un quadro istituzionale organico che veda parimenti impegnate scuole e università.
Le unità direttive di indirizzo esprimono, unitariamente, la volontà politica di sviluppare le attività di orientamento e di favorire il coordinamento e l'integrazione delle scuole e delle università, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento: "l'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione interministeriale di cui all'art.4 della legge n. 168/89.
A tali direttive faranno seguito, nel prossimo mese di ottobre due distinti atti contenenti istruzioni più specifiche per le scuole e le università circa le modalità di diffusione delle informazioni di cui all'art. 2 e le modalità di preiscrizioni di cui all'art. 3 sopracitati.
Nel trasmettere le direttive in oggetto, si raccomanda fin d'ora il massimo impegno nel coinvolgimento dei docenti - il cui apporto sarà determinante per il buon esito delle iniziative intraprese - e si confida che a partire dal prossimo mese di settembre la programmazione delle attività nelle scuole e nelle università possa tener conto delle indicazioni ivi contenute.
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Direttiva 6 agosto 1997, n. 487
VISTO il "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" emanato in data 21 luglio e pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997;
VISTO il documento "L'orientamento nelle scuole e nelle università", approvato dalla Commissione interministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 168/89;
CONSIDERATO che l'orientamento costituisce - nella dimensione culturale ed economica dell'Unione europea - una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla scuola dell'infanzia e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro.;
RITENUTO necessario, sulla base di tali considerazioni, promuovere l'integrazione dei soggetti e delle risorse per realizzare interventi efficaci sul territorio,
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULL'ORIENTAMENTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
ART. 1
Finalità
L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.
ART. 2
Azioni delle scuole
Ai fini di cui all'art. 1, nell'esercizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituto attività di orientamento che i consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa.
Nella progettazione e nella realizzazione delle predette attività - che sono affidate alla responsabilità educativa e didattica dei docenti - si indicano come particolarmente significative le seguenti azioni:
la realizzazione delle iniziative di orientamento all'interno delle attività curricolari;
la formazione iniziale e in servizio dei docenti sui temi dell'orientamento con riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle tecnologie didattiche;
l'attribuzione di precise funzioni relative agli interventi da svolgere, con l'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità;
la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;
lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, della cultura e del volontariato;
lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni di cui all'art. 4 ;
lo svolgimento delle attività complementari di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 567/96, con la valorizzazione delle proposte eventualmente formulate dai comitati studenteschi;
la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento realizzate, attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento da adottare.
Tali azioni vanno progettate sulla base della conoscenza delle caratteristiche delle studentesse e degli studenti, delle loro motivazioni, degli ambienti sociali in cui le scuole operano, ferma restando la tutela della riservatezza dei dati personali; esse vanno integrate con gli interventi mirati a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo formativo.
Per rendere più efficaci gli interventi di orientamento, gli organi collegiali possono adottare articolazioni organizzative, quali dipartimenti disciplinari, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro; i dirigenti scolastici promuovono lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
ART. 3
Orientamento alla scuola secondaria superiore
Per tutta la durata della scuola secondaria devono essere realizzate attività di orientamento, integrate con gli insegnamenti disciplinari e specifiche azioni, in funzione del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, quali:
a) curare la raccolta dei documenti di valutazione e del fascicolo personale dell'alunno di cui alla c.m. 339 del 16 novembre 1992 in modo funzionale all'orientamento;
b) favorire la comunicazione con le famiglie e gli studenti per far conoscere loro i diversi indirizzi della scuola secondaria di II° grado, riguardo a:
i profili culturali e professionali;
le principali caratteristiche dei piani di studio dell'indirizzo di studio che si intende scegliere e del tipo di impegno richiesto;
le offerte formative e le dotazioni delle strutture scolastiche;
c) stabilire una comunicazione efficace tra i docenti della scuola media e della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento all'individuazione di elementi di continuità tra i due gradi di scuola secondaria.
Tali azioni devono essere intensificate soprattutto nei mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola secondaria superiore.
ART. 4
Orientamento post secondario
Nell'ultimo ciclo della scuola secondaria superiore gli istituti realizzano specifiche attività per sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro.
Orientamento universitario
Per sostenere l'orientamento universitario degli studenti - in applicazione dell'art. 3 del "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", adottato in data 21 luglio 1997 - le scuole, d'intesa con le università e nell'ambito delle iniziative di cui ai successivi artt. 5 e 6, assunte a livello regionale e provinciale, attuano le seguenti azioni:
a) studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore
E' necessario che gli istituti scolastici, con il sostegno dei provveditorati agli studi e in collaborazione con le università, realizzino a partire dal prossimo anno scolastico 1997/98, anche attraverso l'utilizzazione dell'orario pomeridiano, attività di preparazione alla scelta rivolte agli studenti del penultimo anno della scuola secondaria superiore, quali:
- incontri e tavole rotonde sulla necessità e sulle modalità di costruzione di un progetto personale e sulle possibilità offerte per proseguire gli studi o per trovare un lavoro;
- utilizzazione di test, soprattutto per sviluppare la consapevolezza delle capacità e degli interessi personali;
- attività didattiche mirate alla scoperta di possibili ambiti di interesse e delle "vocazioni" personali da parte degli studenti;
- diffusione di informazioni - in accordo con le università, enti locali o organismi rappresentativi del mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni - su:
la tipologia degli studi universitari;
la formazione professionale post-diploma e il mercato del lavoro;
le concrete opportunità per il diritto allo studio;
le borse di studio e i programmi di mobilità degli studenti all'estero;
b) studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore
Occorre che gli istituti scolastici e le facoltà universitarie - a partire dall'anno scolastico e accademico 1998/99 - dopo il momento della scelta e delle preiscrizioni, realizzino attività funzionali alla verifica della scelta effettuata dagli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quali:
- la diffusione mirata di informazioni sulle caratteristiche dei corsi di laurea universitari, delle attività lavorative e delle strutture della formazione professionale post-diploma, in modo che gli studenti abbiano consapevolezza di ciò che hanno scelto e delle capacità necessarie per partecipare attivamente e con successo allo studio e al lavoro;
- la realizzazione di visite guidate presso università, imprese, enti locali ed organizzazioni pubbliche e private, per accrescere la conoscenza diretta dell'ambiente scelto;
- l'approfondimento di temi disciplinari, attraverso le attività didattiche, per la verifica degli interessi e delle motivazioni delle scelte effettuate;
- la realizzazione di incontri tra gruppi di studenti che hanno effettuato la stessa scelta o di colloqui individuali con docenti delle scuole secondarie superiori o delle università particolarmente preparati, per favorire la traduzione delle scelte nei progetti e nelle azioni necessarie per realizzarli.
Le attività di cui sopra sono ovviamente collegate alla presentazione delle domande di preiscrizione che, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento sugli accessi, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997; in fase di prima applicazione, il termine è fissato al 30 novembre 1998 per l'anno accademico 1999/2000.
Devono inoltre essere sollecitate e favorite tutte quelle iniziative che, di concerto con le università, possano incoraggiare e agevolare la verifica della scelta durante l'ultimo anno di corso, anche a partire dall'anno scolastico 1997/98 per l'anno accademico 1998/99.
Con successiva ordinanza - da emanarsi a norma dell'art. 3 del citato regolamento - sono definite le modalità di presentazione delle domande di preiscirzione alle università.
Orientamento alla formazione professionale ed al lavoro
Per sostenere l'orientamento degli studenti alla formazione professionale e al lavoro, le scuole secondarie superiori inseriscono nel programma di istituto azioni mirate a:
la conoscenza dei settori produttivi e delle figure professionali;
l'illustrazione delle offerte di qualificazione professionale e delle opportunità di lavoro;
l'acquisizione di ulteriori livelli di qualificazione professionale e di specializzazione, attraverso corsi post qualifica e post diploma;
l'acquisizione di competenze e di capacità imprenditoriali per lo sviluppo del lavoro autonomo;
l'organizzazione dei tirocini di orientamento previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18.
Per realizzare tali azioni, le scuole si collegano con le regioni, gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati.
ART. 5
Le azioni a livello nazionale
Sulla base delle indicazioni formulate dall'osservatorio per la dispersione scolastica, previsto dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, dal Comitato dei Ministri per le politiche formative connesse alle politiche del lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. 18/11/96, dalla Commissione MURST - MPI, di cui all'art. 4 della legge n° 168/89, nonché degli obiettivi delle intese stipulate a livello nazionale, gli uffici centrali di questo ministero promuovono e sostengono l'attuazione di:
quadri normativi concertati con i soggetti istituzionali interessati;
piani di formazione e di ricerca destinati al personale scolastico, da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto con gli operatori degli altri sistemi formativi;
progetti pilota per la promozione di innovazioni riguardanti la funzione orientativa delle discipline;
campagne informative per l'orientamento universitario, attraverso intese con il MURST, con particolare riferimento alle preiscrizioni;
scambi di esperienze tra le scuole, anche in via telematica e in ambito comunitario;
programmi - anche cofinanziati dall'Ue - per favorire l'alternanza studio-lavoro, anche attraverso tirocini di orientamento;
programmi di monitoraggio e valutazione.
ART. 6
Le azioni a livello regionale
I sovrintendenti scolastici, con la consulenza delle segreterie regionali degli ispettori tecnici e di intesa con i provveditori agli studi, organizzano periodiche conferenze di servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle università e degli enti di ricerca, del mondo del lavoro e della produzione, degli IRRSAE, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, con lo scopo di:
organizzare l'informazione sui servizi di orientamento presenti nel territorio, anche attraverso l'utilizzazione di reti telematiche e radiotelevisive;
assumere iniziative per favorire e sostenere lo sviluppo di reti regionali dei servizi per l'orientamento attraverso la stipula di intese e accordi tra le scuole ed i diversi soggetti interessati allo svolgimento di attività di orientamento;
promuovere azioni di ricerca e di formazione sull'orientamento;
concertare obiettivi generali e identificare strumenti e risorse per il monitoraggio e la valutazione dei relativi esiti.
Per quanto riguarda l'orientamento universitario, i sovrintendenti scolastici si collegano con gli organismi di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario a livello regionale allo scopo di facilitare gli interventi di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle preiscrizione alle università.
ART. 7
Le azioni a livello provinciale
I provveditori agli studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regionale - con la consulenza dell'osservatorio per la dispersione scolastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale - e delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli studenti.
A tale scopo, essi:
attivano gli osservatori di area di cui alla circolare ministeriale n. 257 del 9.8.1994, in modo che le scuole collaborino con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei programmi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla definizione degli interventi di sostegno;
facilitano la diffusione di informazioni sull'orientamento attraverso gli sportelli informativi per gli studenti di cui all'art.6, comma 3, del D.P.R. n. 567/96;
favoriscono l'inserimento dell'orientamento come tema rilevante nei piani provinciali di aggiornamento e di formazione del personale docente e dirigente;
stipulano intese con le università e con gli enti locali per l'orientamento universitario, alla formazione professionale e al lavoro.
ART. 8
Strumenti per l'integrazione delle azioni
L'azione dei soggetti istituzionali competenti in materia di orientamento scolastico, universitario e professionale va concertata e progressivamente integrata attraverso l'adozione di idonei strumenti, che definiscano obiettivi comuni, risorse impiegate, tempi di realizzazione, modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati, quali:
A) nella fase di programmazione:
le conferenze dei servizi;
gli accordi di programma;
la programmazione negoziata;
l'intesa di programma;
B) nella fase di gestione:
gli accordi organizzativi;
le convenzioni;
le associazioni, anche in forma consortile.
ART. 9
Risorse
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente direttiva possono essere utilizzate le seguenti risorse:
Finanziarie
fondi sui capitoli 1019 e 1121 (direttiva n. 70 del 29.1.1997);
fondi sui capitoli 1146, 1147, 1148 (direttiva n. 600 del 23.9.1996);
fondi per lo svolgimento delle iniziative complementari ed integrative di cui al D.P.R. n. 567/96;
fondi comunitari previsti nell'ambito dei programmi dell'Ue con particolare riferimento al programma operativo plurifondo;
fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni, dagli enti locali e da altri soggetti interessati;
Professionali
personale dirigente e docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado
personale dirigente e docente utilizzato ai sensi dell'artt. 2 e 6 OM n. 749 del 16.12.1996;
personale docente utilizzato secondo le modalità indicate nel contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. trasmesso con la circolare ministeriale 24 aprile 1997 n. 280, con particolare riferimento all'art. 2
Tecnologiche
Le azioni sull'orientamento possono avvalersi dei servizi offerti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, dalla progressiva realizzazione del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche e dei servizi di questo Ministero, nonché dal progetto Campus coordinato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane in collaborazione con l'ENEA e dai programmi radiotelevisivi.
Circolare Ministeriale 3 aprile 1996, n. 135
Oggetto: Trasmissione direttiva n. 133 del 3 aprile 1996
Con l'unita direttiva vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
Si tratta in sostanza di uno strumento giuridico che incentiva il processo di valorizzazione del ruolo delle scuole come centri di vita culturale e sociale aperti al territorio, in linea con il contenuto di recenti intese generali, promesse al riguardo dall'amministrazione con le associazioni rappresentative degli enti locali, volte a creare le condizioni più idonee per favorire la qualità dei processi educativi.
La direttiva offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa opera.
Ho ritenuto di diramare il testo della direttiva, ancorché non ancora registrata dalla Corte dei conti, affinché le scuole possano conoscerlo con tempestività e nella sua integrità
Nell'invitare pertanto le SS.LL. ad assicurare una diffusa informazione in ordine alla direttiva, si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della Corte dei conti ai fini della concreta effettuazione delle previste attività di gestione.
Direttiva 3 aprile 1996, n. 133
Il ministro della P.I.
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29;
vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici";
visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione Province d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;
vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo "Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale";
considerato che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato;
rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi riservate;
Emana la seguente direttiva
TITOLO I - Finalità e contenuti
Art. 1
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
Art. 2
1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.
2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:
- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro l'insuccesso scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei minori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri, teleconfidenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità formative dell'istituto.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse.
Art. 3
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.
Art. 4
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.
TITOLO II - Organizzazione e gestione
Art. 5
1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività e del progetto d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto scuola.
Art. 6
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione.
3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività
4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.
5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano.
6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa.
7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna valutazione.
8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.
9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario.
Art. 7
1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite convenzioni.
Art. 8
1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua realizzazione.
2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:
a) Risorse della scuola
Il consiglio di circolo o d'istituto, in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative previste dalla presente direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.
b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono contribuire al finanziamento delle iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di studenti o di genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa (ad esempio in acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono iscritte al bilancio dell'istituto.
c) Autofinanziamento
Il comitato studentesco può realizzare, previa autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione, con particolare riguardo, tra l'altro, all'assistenza in attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profit, alla raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
d) Risorse esterne
Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del consiglio d'istituto e del comitato studentesco.
3. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale ATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.
4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni contenute nella presente direttiva.
Art. 9
1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.
2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o d'istituto e in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle attività svolte.
4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.
Art. 10
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività
2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.
3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego.
4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.
TITOLO III - Norme finali
Art. 11
1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
Art. 12
1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
Art. 13
1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva.
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Circolare Ministeriale 17 ottobre 1996, n. 654
Oggetto: D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 5 bis del testo coordinato). (recte: "art. 3, comma 5-bis del testo coordinato")
Con la normativa in oggetto il Parlamento ha stabilito che un importo di 40 miliardi di lire, già iscritto nel capitolo 1292 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario, venga destinato all'attuazione del regolamento governativo che disciplinerà la materia della direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996.
Nelle more del perfezionamento del regolamento di cui sopra e in attesa delle conseguenti variazioni di bilancio da adottare con decreto del ministro del Tesoro, è stato predisposto un piano di ripartizione della somma disponibile utilizzando, per i due terzi, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni e, per un terzo, il criterio del correttivo in base all'indice provinciale di disagio scolastico.
A codesti Provveditorati verranno assegnate dai competenti uffici centrali le somme risultanti, per ciascun capitolo di bilancio, nella colonna "assegnazione", peraltro derivante dalla somma dei due importi che le precedono.
Si prevede che tali somme saranno materialmente a disposizione delle SS.LL. entro la metà del mese di novembre p.v., ma le SS.LL. medesime sono fin d'ora autorizzate a procedere alla loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche dell'area di istruzione secondaria di II grado utilizzando, in linea di massima, il criterio proporzionale alla consistenza degli alunni di ciascuna unità scolastica.
Fermo restando che gli impegni formali di spesa potranno essere assunti dalle SS.LL. dopo aver ricevuto gli avvisi di accreditamento, le comunicazioni di finanziamento consentiranno alle scuole di operare con tempestività nella realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui trattasi.
Si allega alla presente copia del regolamento attualmente in corso di registrazione e si confida in un puntuale adempimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
(in GU 5 novembre 1996, n. 259)
modificato dal
Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156
Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
visto l'art. 3, comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996;
ritenuta l'opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 settembre 1996;
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;
su proposta del ministro della P.I ;
Emana il seguente regolamento
Art. 1 - Finalità generali
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia; definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
"1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento."
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.
5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assu me re n e l l' am b ito del presente regolamento.
Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2.1 servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.
3. Le Regioni gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente
regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.
L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4 - Organizzazione e gestione
1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo 0 di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità".
10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto salva tempestiva ratifica dei Consiglio di circolo o d'istituto.
Art. 5 - Convenzioni
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4.
"1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne".
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 6 - Consulta provinciale
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione: possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza
Art. 6 bis - Disposizioni - finanziarie
1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai componenti organi nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.
2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate.
Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità".
Art. 7 - Giornata nazionale della scuola
1. È istituita la giornata nazionale della scuola. II Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3. II Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
II presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2001, n.105
(in GU 10 aprile 2001, n. 84)
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, gia' modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Art. 2.
Accordi di rete
1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,".
Art. 3.
Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica
1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale".
2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".
Art. 4.
Raccordi con la realta' sociale e con il territorio
1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,".
Art. 5.
Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto
1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilita' finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".
2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.".
3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".
4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".
Art. 6.
Forum delle associazioni studentesche e dei genitori
1. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, e' istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.".
Art. 7.
Consulta provinciale degli studenti
1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: "dal provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".
2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche'". Nel prosieguo della lettera a) le parole: "il provveditore agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "la competente autorita' scolastica periferica"; b) nella lettera b), le parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti"; c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;"; d) nella lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale"; e) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".
3. All'articolo 6, il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425: "Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - (Omissis). 5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: "Regolamento recante modifiche ed integrazoni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini ai quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti, sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita' della diversificazione, dell'efficienza del servizio scolastico, alla integrazione
e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo di classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di dettare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazioni delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome: b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, fermo restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica. come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa. con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concerne: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo dei decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e 9 aprile 1999, n. 156, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia anche mediante accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche a di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'. 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire a aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative). - (Omissis). 4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalita' previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformita' ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale nonche' a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari di beni.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato. "Art. 3 (Raccordi con la realta' sociale e il territorio). - (Omissis).
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilita' di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, e' subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4, 10 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato. "Art. 4 (Organizzazione e gestione). - 1. Le iniziative
di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1. (Omissis). 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Omissis). 10. Le iniziative di cui al presente regolamento
possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico salva tempestiva ratifica del
consiglio di circolo o d'istituto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalita'. 3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnano agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria): "2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 e' ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, commi 1, 2, 5, come modificato dal regolamento pubblicato. "Art. 5 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascuno istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alta consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti agli nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di: a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche' di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorita' scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione; b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; b)-bis collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato art. 326, sono disciplinate dal presente regolamento. c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento; d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale; d-bis) designare rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali; e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Omissis). 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.".
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 326, commi 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). "17. I provveditori agli studi di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordata dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'Istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarata la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio
dei docenti. 21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quella delle materie curriculari e' volontaria.".
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